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Le traité d’Ubertin de Casale sur la pauvreté du Christ et des apôtres

Ubertino da Casale e la altissima paupertas, tra Giovanni XXII e Ludovico il Bavaro

Gian Luca Potestà

Texte intégral

1. La grande disputa sulla povertà di Cristo e degli apostoli (1322-1323)

  • 1  Cfr. la narrazione fornita da Nicolaus Minorita, Chronica, ed. G. Gál - D. Flood, St. Bonaventure (...)

1Il Tractatus de altissima paupertate Christi et apostolorum eius et virorum apostolicorum è il più ampio dei contributi stilati da Ubertino da Casale in risposta alla questione della povertà di Cristo e degli apostoli sollevata nel 1322 da papa Giovanni XXII. Sul fondamento della ricostruzione compiuta nella cosiddetta Cronaca di Nicola Minorita, tutto sarebbe nato dalla volontà papale di chiarire la fondatezza dell’affermazione di un beghino di Narbonne, che nel 1321 aveva rilanciato la tesi secondo cui Gesù e gli apostoli non ebbero nulla né in proprio né in comune. La tesi fu impugnata dall’arcivescovo di Narbonne e dall’inquisitore domenicano Johannes de Belna, mentre trovò consenso in ambienti minoritici1. Si riapriva così un dibattito in corso da almeno mezzo secolo ; il papa si decise allora a risolverlo definitivamente.

  • 2  Per un quadro storiograficamente aggiornato dello svolgimento della disputa e delle decisioni papa (...)
  • 3  Cfr. al riguardo K. E. Spiers, « Four Medieval Manuscripts on Evangelical Poverty. Vaticanus Latin (...)
  • 4  Maggiori indicazioni al riguardo in P. Nold, Pope John XXII and his Franciscan Cardinal, p. 28-33.

2Dopo avere sostenuto, agli inizi del pontificato, l’offensiva della dirigenza dell’Ordine contro Spirituali, fraticelli e beghini, Giovanni XXII giunse nell’arco di un paio d’anni a colpire le fondamenta stesse della forma di vita minoritica, con effetti dirompenti sui rapporti fra Papato e dirigenza dell’Ordine. Il 23 novembre 1323 il papa condannava infine come eretica la tesi della assoluta povertà di Cristo e degli apostoli (lettera bollata Cum inter nonnullos)2. Tale condanna giunse al termine di un’estesa consultazione, in cui erano stati chiamati ad esprimersi cardinali, vescovi, prelati e religiosi. Buona parte dei pareri, espressi tra il 1322 e la prima metà del 1323, venne immediatamente raccolta in un codice, il Vat. Lat. 3740, allestito per conto del papa e da lui personalmente annotato. Da esso vennero successivamente ricavate tre copie3. Non tutti gli interventi formulati in risposta alla sollecitazione papale risultano peraltro raccolti nel dossier. Alcuni sono noti attraverso altri testimoni manoscritti4. Le ragioni dell’inclusione o meno non sono determinabili con certezza. Il Tractatus di Ubertino non vi fu compreso (forse per l’eccessiva ampiezza) ; non è quindi certo che sia stato effettivamente consegnato al papa.

2. Ubertino da Casale nei primi due decenni del’300

  • 5  Cfr. C. Cenci, « Silloge di documenti francescani trascritti dal P. Riccardo Pratesi O.F.M. », Stu (...)
  • 6  Per l’attività negoziale e l’opera storico-letteraria realizzata dal Clareno a partire dal suo arr (...)

3Autore dell’Arbor vitae crucifixae Iesu (1305-1306) ed esponente di punta degli Spirituali minoriti, Ubertino era entrato nel 1306 nella familia del cardinale Napoleone Orsini5, allora legato pontificio in Toscana. A lui rimase legato per vent’anni, svolgendo incarichi di fiducia per il cardinale e ricevendone protezione. Nel 1309 Ubertino era giunto, al seguito dell’Orsini, presso la curia avignonese, dove sarebbe rimasto per un quindicennio. Esentato dalla disciplina dell’Ordine, fece parte della delegazione di Spirituali che, dinanzi a una commissione cardinalizia, polemizzarono con esponenti della dirigenza minoritica denunciando le trasgressioni della Regola perpetrate nell’Ordine e difendendo memoria e dottrine dell’Olivi (m. 1298), principale punto di riferimento di Spirituali e fraticelli. Il Concilio di Vienne non risolse la materia del conflitto. Negli anni successivi Ubertino rimase in curia insieme ad Angelo Clareno, a sua volta nella familia del cardinale Giacomo Colonna, per ottenere da papa Clemente V il pieno riconoscimento canonico della frazione rigorista come congregazione religiosa autonoma6.

  • 7  Sulla condanna cfr. S.Piron, « Michael Monachus. Inquisitoris sententia contra combustos in Massil (...)

4Tali aspettative non si realizzarono. Dopo il lungo interregno seguito alla morte di Clemente V, Giovanni XXII colpì subito i dissidenti di area fraticellesca, che soprattutto in Italia si erano ormai organizzati in autonomia, imponendo loro di ritornare immediatamente sotto la disciplina dell’Ordine. Nel frattempo parecchi Spirituali provenzali venivano arrestati, processati e condannati ; quattro di loro, non avendo voluto abbandonare le proprie convinzioni riguardo all’equivalenza fra osservanza della Regola francescana e osservanza del Vangelo, vennero messi al rogo a Marsiglia (1318)7.

  • 8  C. M. Martinez Ruiz (De la dramatizacion de los acontecimientos de la Pascua a la cristologia. El (...)

5Le disposizioni papali miranti a riportare Spirituali e fraticelli sotto la disciplina dell’Ordine non colpirono i due principali loro esponenti in curia. Verosimilmente grazie ai loro cardinali di riferimento, si offrì loro una via d’uscita. Angelo Clareno, avendo formalmente vestito l’abito dei celestini, poté rientrare in Italia e ritirarsi nel territorio colonnese dell’abbazia benedettina di Subiaco (1318). Poco prima Ubertino era stato formalmente incardinato nell’abbazia benedettina di Gembloux (1317), dove peraltro non risulta che si sia recato8.

3. Le tre prese di posizione del 1322

  • 9  Su di essi resta fondamentale C. T. Davis, « Ubertino da Casale and his Conception of altissima pa (...)
  • 10  Cfr. rispettivamente M. P. Rimoldi, Il cardinale francescano Vitale du Four nella polemica sulla p (...)

6Il prestigio e la visibilità di cui Ubertino godeva in curia nei primi anni Venti sono attestati dalle circostanze in cui emise tre ravvicinati interventi nella controversia sulla povertà voluta da Giovanni XXII9. Ubertino non fu l’unico autore ad esprimersi più volte in relazione alla disputa: poiché gli interpellati non si limitarono a rispondere al papa, ma in qualche caso polemizzarono fra loro, più d’uno intervenne più volte. Tale è il caso dei due cardinali minoriti Vital du Four e Bertrand de la Tour10.

  • 11  La data precisa resta incerta. Si vedano al riguardo le osservazioni di L. Duval-Arnould, « Note c (...)
  • 12  Il testo integrale in latino si trova riportato nel codice München, Staatsbibliothek, Lat. 10546, (...)
  • 13  L. Wadding, Annales Minorum, VI, Quaracchi, 19313, p. 409-410 ; N. Glassberger, Chronica, in Anale (...)

7Dei tre interventi di Ubertino, il primo è la cosiddetta Responsio alla richiesta rivoltagli dal papa per tramite del cardinale Napoleone Orsini. Ubertino emise il parere in forma orale in occasione di una sessione concistoriale, tenutasi il 6 marzo 1322 oppure il successivo 26 marzo11, data, quest’ultima, in cui risulta promulgata dal papa la Quia nonnunquam. Il documento papale ufficialmente riapriva il dibattito sulla povertà volontaria, revocando la scomunica nei confronti di chi avesse sottoposto a discussione la Exiit qui seminat di Nicolò III (1279). Della trascrizione del parere orale di Ubertino, variamente interpretato fra XIV e XV secolo, resta una tradizione manoscritta abbastanza esigua12. Il testo è stato più volte pubblicato a stampa in Età moderna13.

8Per rispondere alla questione sollevata dal papa, Ubertino fa leva su una duplice distinzione. La prima, di origine bonaventuriana, è tra la condizione di Cristo e degli apostoli come prelati ecclesiastici e la loro condizione come persone singolarmente considerate. In quanto prelati ebbero possessi. Se li si considera invece come persone singole, modelli in quanto tali di perfezione religiosa, occorre ulteriormente distinguere fra esercizio del dominio civile (implicante come tale il ricorso alla legge per la difesa dei propri beni), cui essi rinunciarono, e possesso secondo il diritto naturale, di cui invece godettero per l’uso vitale necessario, rinunciando a ogni ricchezza e pompa mondana.

  • 14  Cfr. Tractatus de altissima paupertate, <Praefatio>, § 18 : « Sanctissime vestre voluntati obtemperans, respo</Praefatio> (...)

9Il secondo intervento è il Tractatus de altissima paupertate Christi et apostolorum eius et virorum apostolicorum (incipit : Ego sum via), pubblicato qui di seguito, composto presumibilmente tra il 26 marzo e l’8 dicembre 1322 (data di emissione della lettera bollata Ad conditorem canonum, che di fatto chiuse la fase di raccolta dei pareri). Come risulta dalla sezione iniziale, anch’esso fu prodotto in relazione a una precisa sollecitazione papale, verosimilmente a chiarimento e completamento della precedente Responsio, cui il Tractatus espressamente si riferisce14.

  • 15  Il parere più recente riportato nel codice risulta espresso tra primavera ed estate 1323. Ciò spin (...)
  • 16  Edizione critica in C. T. Davis, « Ubertino da Casale », p. 41-56.

10Come già accennato, il Tractatus non entrò nel codice - il Vat. Lat. 3740 - allestito in curia tra il 1322 e il 1323 e chiosato dal papa15. Vi entrò invece un terzo contributo alla discussione, la breve sintesi iniziante appunto con le parole : Reducendo igitur ad brevitatem16. Ubertino vi riprese i pilastri argomentativi del Tractatus, attingendo, come già in esso, all’Apologia pauperum e inoltre a due scritti oliviani precedentemente non utilizzati, la Questio nona de perfectione evangelica e il trattato De usu paupere.

  • 17  Per l’annotazione in margine al f. 239r cfr. C. T. Davis, « Ubertino da Casale », p. 38 e nota 104

11Uno dei cinque manoscritti che tramandano Reducendo igitur ad brevitatem è dunque il Vat. Lat. 3740. Una nota marginale di Giovanni XXII attesta che il papa lesse e apprezzò il testo, dovendo verosimilmente sapere da chi era stato formulato17. La posizione di Ubertino non coincideva con la linea che il papa avrebbe di lì a poco ufficialmente assunto in materia. Tuttavia, nel gioco delle parti realizzatosi in quella complessa partita, la sua presa di posizione dovette risultare gradita al pontefice, in quanto, pur richiamandosi alla Exiit qui seminat, si distingueva nitidamente dalla linea espressa dai testi prodotti tra maggio e giugno 1322 dalla dirigenza minoritica riunitasi per il capitolo generale di Perugia, fortemente polemici nei confronti della decisione papale di sottoporre a revisione la lettera bollata emessa da Nicolò III a chiarimento e sostegno della dottrina dell’Ordine.

4. Il Tractatus de altissima paupertate Christi et apostolorum eius et virorum apostolicorum : struttura e contenuto

12Il trattato consta di un prologo e di quattro sezioni. Nel prologo Ubertino, dopo aver affermato che l’opera è stata composta su richiesta di papa Giovanni XXII, ribadisce e precisa la sua posizione riguardo alla questione « se Cristo e gli apostoli abbiano avuto proprietà personali o comuni ». Le quattro sezioni successive riguardano i caratteri della altissima paupertas, considerati rispettivamente in riferimento a Cristo in quanto suo istitutore e modello (ex parte Christi institutoris et exemplantis), alla natura e alla volontà umane (ex parte nostre nature et voluntatis), alla condizione e al carattere proprio di tale povertà (ex parte sue conditionis et proprietatis), al suo valore e alla sua utilità (ex parte sui valoris et utilitatis).

13La tradizione sostenuta e rappresentata dalla dirigenza dell’Ordine, polemicamente riaffermata durante il capitolo generale di Perugia (maggio-giugno 1322) e rilanciata da Bonagrazia da Bergamo con il suo Tractatus de Christi et apostolorum paupertate (tarda estate/autunno 1322), faceva leva sulla distinzione fra dominium e usus, canonizzata dal papato a partire da Gregorio IX e via via precisata e ridefinita sino alla Exiit qui seminat. In tale prospettiva, la forma più alta di povertà volontaria consiste fondamentalmente nella rinuncia al dominio, ovvero alla proprietà con i relativi diritti, ma non all’uso dei beni. Ubertino segue una strada diversa : per lui la scelta della povertà comporta di per sé la rinuncia non al dominio dei beni, ma all’esercizio di ogni pretesa che implichi conflitto e controversia civile per ottenerlo o mantenerlo. La scelta della povertà consiste pertanto nell’abbandono di ogni strumento di tutela giuridica e istituzionale e nel contempo in un uso dei beni definito valde pauper et strictus, o semplicemente usus pauper, secondo la formula dell’Olivi tenacemente difesa dagli Spirituali.

  • 18  Cfr. Tractatus, <Praefatio>, § 19, nota ii.

14Le distinzioni proposte da Ubertino all’inizio del trattato, riguardo alla questione se Cristo e gli apostoli ebbero dominio sui beni di cui disponevano, risultano espresse anche nei Dicta del cardinale Napoleone Orsini, ove si legge che da un punto di vista si può sostenere che Cristo e gli apostoli ebbero dominio e proprietà, in quanto ebbero beni non usurpati né rubati ; ma da un altro si deve affermare che non ebbero nulla, in quanto rinunciarono a ogni pretesa di difesa giuridica e di esercizio di potere nei confronti di quei beni. All’inizio del proprio Tractatus Ubertino rinvia precisamente alle formulazioni dell’Orsini, che condivideva pienamente, poiché le aveva verosimilmente espresse egli stesso per conto del cardinale18.

  • 19  Cfr. Gerardo di Abbeville, Contra adversarium, l. II, pars. IV e l. III, pars IV, in S. Clasen, «  (...)
  • 20  Cfr. Bonaventura, Apologia pauperum, XI, 7, in Sancti Bonaventurae Opera Omnia, VIII, Quaracchi 18 (...)
  • 21  Cfr. Tractatus, <Praefatio>, § 59: « Et si dicatur adhuc quod in hiis que usu consumuntur non potest propriet</Praefatio> (...)

15Per tali affermazioni Ubertino si situa nel solco tracciato dall’Olivi e in una direzione opposta a quella teorizzata dai minoriti assurti al cardinalato, Bertrand de la Tour e Vital du Four, e dalla gerarchia dell’Ordine. Un tratto rivelatore della divergenza è costituito dalla diversa soluzione fornita alla questione della separabilità dell’uso dal dominio dei beni, come gli alimenti, consumabili in un atto unico e immediato. Nella seconda metà del secolo xiii maestri secolari della facoltà di teologiadi Parigi, a partire da Gerardo di Abbeville, avevano argomentato contro la nozione di povertà minoritica, affermando appunto che non può essere possibile rinunciare alla proprietà di un bene la cui consistenza svanisce nel momento in cui lo si consuma : un caso evidente della inseparabilità del dominio dall’uso19. I frati minori avevano cercato variamente di replicare a tale argomentazione. Fra gli altri, Bonaventura aveva sostenuto che il vantaggio che i frati minori traevano dall’utilizzo dei beni consumabili, giuridicamente nel dominio del papa, era paragonabile al profitto di un figlio messo nella condizione di consumare i beni paterni20. Da parte sua, Ubertino cerca una terza via : riconosce che per quanto riguarda le cose consumabili la natura stessa stabilisce che uso e dominio non sono separabili ; la povertà più alta viene pertanto argomentata non attraverso il ricorso a una tale distinzione, bensì attraverso l’esclusione di ogni forma di conflitto per la difesa dei beni21.

  • 22  Cfr Corpus Iuris Canonici, ed. Ae. Friedberg, I, Leipzig 1879, 676.
  • 23  «Ubi notandum quod modus illius communitatis non erat communitas singularis, sicut habent monachi, (...)
  • 24  Il debito nei confronti dell’Olivi è stato individuato da E. L. Wittneben, Bonagratia von Bergamo: (...)
  • 25  Rileva la dipendenza di Bonagrazia dall’Olivi su questo punto Wittneben, Bonagratia von Bergamo, p (...)

16Il medesimo orientamento viene espresso riguardo al rapporto con i beni nello stato di innocenza anteriore al peccato. Riprendendo un celebre passaggio del Decretum (II, c. XII, q. 1, c. 2)22, secondo cui in tale condizione non c’era « né mio né tuo », perché tutto era comune, la dirigenza minoritica riunita a Perugia, in una lettera enciclica datata 7 giugno 1322, esaltava la forma di vita apostolica celebrata negli Atti degli Apostoli, sostenendo che nella loro rinuncia completa a ogni forma di dominio questi avevano precisamente adottato il modello di vita proprio dello stato di innocenza, caratterizzato dalla assoluta comunanza di beni quanto all’uso, non al dominio23. La formulazione teneva in conto il parere già espresso in tal senso dall’Olivi nella Questio octava de perfectione evangelica24. Nella medesima linea il successivo Tractatus di Bonagrazia, secondo cui nello stato di natura comune era l’uso, non il dominio, dato che quest’ultimo non era stato ancora introdotto dalla colpa25.

  • 26  Cfr. Tractatus de altissima paupertate, <Prefatio>, § 51 : « Nam in statu innocentie nulla fuisset appropria</Prefatio> (...)
  • 27  Cfr. Olivi, De perfectione  evangelica, Questio octava, in J. Schlageter, Das Heil der Armen, p. 9 (...)
  • 28  Cfr. al riguardo G. L. Potestà, Dominio o uso dei beni nel giardino dell’eden ? Un dibattito medie (...)

17Ubertino preferisce affermare che, se l’uomo non avesse peccato, avrebbe continuato a disporre di un dominio effettivo sui beni di natura. Dominio (non quindi semplicemente uso) che, escludendo ogni forma di rivendicazione e di conflitto, non avrebbe comportato alcuna appropriazione né divisione26. Tale dottrina risulta anch’essa almeno in parte riconducibile all’insegnamento dell’Olivi, che in questa direzione era stato in parte preceduto da Bonaventura27. Per il modo in cui la propone, Ubertino risulta d’altronde non lontano, per altro verso, da alcuni maestri domenicani e dalle successive formulazioni con cui Giovanni XXII avrebbe di lì a poco negato la separabilità dell’usus dal dominium nelle cose consumabili e affermato l’esistenza della proprietà privata nella condizione edenica28.

5. Le fonti del Tractatus

  • 29  Per il ricorso a Bonaventura e a Peckham, cfr. l’introduzione di L. Oliger a Bonagratia de Bergamo (...)

18Poiché la dottrina della povertà volontaria rappresentava il fondamento della pretesa minoritica di esprimere la forma di vita più prossima a quella di Gesù Cristo e degli apostoli, non sorprende che le controversie intorno ad essa, apertesi mentre Francesco d’Assisi era ancora in vita, siano state continuamente alimentate, riaccendendosi periodicamente con nuova virulenza. Le ricerche degli ultimi decenni hanno messo in luce come nel vivo di tali controversie, e proprio in forza di esse, si sia progressivamente costituito e affinato un nuovo lessico della povertà e della ricchezza, rilevante non solo dal punto di vista ecclesiologico ed ecclesiastico, ma anche sociale ed economico. L’arricchirsi e il complicarsi delle nozioni giuridiche ed economiche operò nel senso di un incessante ripensamento di una tradizione dottrinale costituita da un patrimonio di passi costantemente ricorrenti, inseriti di volta in volta entro quadri argomentativi via via aggiornati. Così, per fare solo un esempio, diverse argomentazioni e auctoritates che Ubertino desume dalla questio octava dell’Olivi, dall’Apologia pauperum di Bonaventura e dal Tractatus pauperis di Perckham si ritrovano altresi utilizzate da Bonagrazia nel suo Tractatus coevo.29

19Nel Tractatus di Ubertino i caratteri della povertà volontaria, insegnata da Gesù e praticata dagli apostoli, sono messi in luce ed esaltati attraverso un numero notevole di citazioni dell’Antico e del Nuovo Testamento e di auctoritates : in assoluta prevalenza autori cristiani d’Occidente e di Oriente dalle origini fino al Medioevo centrale, cui si aggiungono Seneca e Aristotele. Si tratta a prima vista di un bagaglio impressionante di sapere. Si tratta peraltro di citazioni variamente ricorrenti nel dibattito sulla povertà fin dalla metà del secolo XIII : un vasto arsenale, cui disinvoltamente attingono autori anche in contrasto fra loro, appropriandosene e riutilizzandole in relazione alle proprie esigenze; un patrimonio dunque condiviso, ma terreno di conflitto interpretativo fra i soggetti partecipanti alla disputa.

  • 30  Cfr. G. L. Potestà, « San Bonaventura nell'Arbor vitae crucifixae Iesu di Ubertino da Casale», in (...)

20Viste in controluce, molte delle citazioni presenti nel Tractatus risultano derivate da testi precedenti, a loro volta costruiti, almeno in parte, come collettori di citazioni. Ubertino stesso aveva dato prova di tale stile di lavoro già nell’Arbor vitae, per la cui stesura si era avvalso di numerosi materiali preesistenti, ricopiando intere sezioni di opere di Bonaventura, di Tommaso d’Aquino e dell’Olivi. In particolare, per quanto riguarda la dottrina della povertà, nell’Arbor aveva fatto ampio ricorso all’Apologia pauperum di Bonaventura, trascrivendone argomentazioni e citazioni e limitandosi solo a introdurre qua e là varianti quasi impercettibili, miranti ad alterare l’intento dell’opera, trasformata così da scritto apologetico originariamente volto contro i Secolari a denuncia ante litteram delle infrazioni della povertà perpetrate dall’Ordine stesso30.

  • 31  C. T. Davis, « Ubertino da Casale », in part. p. 15-34.
  • 32 Tractatus Ubertini de usu paupere : ‘Super tribus sceleribus’, ed. A. Heysse, Archivum Franciscanum (...)

21Come già scorto e segnalato da C. T. Davis31, i testi cui nel Tractatus Ubertino attinge sono fondamentalmente quattro: l’Apologia pauperum di Bonaventura, il Tractatus pauperis di Peckham, la Catena aurea di Tommaso d’Aquino e la ottava delle Questiones de perfectione evangelica dell’Olivi. Numerose autorità provenienti da queste opere compaiono già, oltre che nell’Arbor vitae, nel Tractatus de usu paupere (incipit : Super tribus sceleribus), composto da Ubertino tra agosto e settembre 1311 in vista del Concilio di Vienne32.

  • 33  Cfr. L.-J. Bataillon, « Olivi utilisateur de la Catena aurea de Thomas d’Aquin », in Pierre de Jea (...)

22Fra tutte le fonti, Ubertino attinge più massicciamente all’Olivi (che aveva a sua volta attinto a Bonaventura e a Peckham, sicché si dà il caso che Ubertino riprenda dall’Olivi, che a sua volta riprende da Bonaventura o da Peckham). Anche le citazioni ricavate dalla Catena aurea gli vengono verosimilmente dall’Olivi. In effetti, il modo in cui Ubertino cita rivela che non ha davanti agli occhi il testo stesso di Tommaso: infatti, le citazioni risultano talvolta diversamente disposte e tagliate. Anche in questo caso bisogna guardare all’Olivi, che alla Catena di Tommaso aveva sistematicamente attinto per i propri commentari biblici : è perciò logico pensare che Ubertino conosca la Catena per il tramite dell’Olivi33.

23Quanto alla Questio octava, la portata dell’appropriazione realizzata da Ubertino risulta dal paragrafo successivo di questa introduzione. Indizi a prima vista di scarso rilievo, quali la sostituzione di un termine o l’alterazione di un tempo verbale, l’omissione o lo spostamento di un’espressione, comportando modifiche di significato, attestano il lavoro di editing da lui compiuto.

  • 34  Cfr. al riguardo D. Burr, The Persecution of Peter John Olivi, Philadelphia, 1976 ; S. Piron, « Ce (...)

24Più volte condannato in vita e dopo morte, Olivi continuava così grazie a Ubertino a godere di una memoria dottrinale postuma34. Come abbiamo accennato, agli inizi degli anni Venti la dottrina oliviana in materia di povertà risulta in verità non solo rilanciata da lui, ma per alcuni aspetti strumentalmente ripresa anche da parte della dirigenza dell’Ordine. Dopo aver ripetutamente condannato la sua dottrina dell’usus pauper, nel 1322 sia il capitolo generale di Perugia sia Bonagrazia da Bergamo (Tractatus de Christi et apostolorum paupertate) ritennero infatti utile attingere proprio alla ottava Questio de perfectione evangelica.

  • 35  Cfr. al riguardo S. Piron, « Bonagrazia de Bergame, auteur des Allegationes sur les articles extra (...)
  • 36  Per la fedeltà di Clareno al magistero dottrinale dell’Olivi in materia di povertà cfr. R. Lambert (...)

25A partire da un periodo compreso tra la fine del 1323 e la metà del 1324, peraltro, la dirigenza dell’Ordine taglierà definitivamente ogni ponte con l’Olivi, nella prospettiva (rivelatasi poi infruttuosa) di un tentato riavvicinamento al papato. A quel punto, la polemica contro di lui (non solo contro la Lectura super Apocalipsim, ma anche contro la sua dottrina sulla povertà) riprese con grande vigore35. A partire da tale fase la difesa delle dottrine oliviane in materia di povertà continuò ad essere coerentemente perseguita solo da Angelo Clareno36.

6. Ripresa dell’Olivi nel Tractatus

  • 37  Per tale assunzione selettiva e per le ragioni dell’omissione della quinta parte cfr. già C. T. Da (...)
  • 38  Per le censure subite dal commentario apocalittico oliviano, cfr. D. Burr, Olivi’s Peaceable Kingd (...)

26Ubertino non può certo essere considerato un autore originale, ma d’altronde non è questo il piano di giudizio secondo cui comprenderne e valutarne l’opera. Polemicamente impegnato in una lotta ventennale contro la dirigenza dell’Ordine, si conferma qui un accorto compilatore teso a tenere viva, difendere e divulgare la memoria dottrinale dell’Olivi. Tenendosi alla larga dalla sua teologia francescana della storia e dalla sua visione apocalittica - espresse dall’Olivi nella Lectura super Apocalipsim e fatte proprie da Ubertino nell’Arbor vitae -, nel Tractatus Ubertino ricopia quattro delle cinque parti della Responsio principalis della Questio octava de perfectione evangelica dell’Olivi, limitandosi solo a modificarne l’ordine relativo37. Significativamente, l’unica parte tralasciata riguarda la visione della storia e il ruolo escatologico in essa attribuito a Francesco d’Assisi : questioni ormai non più al centro del dibattito e su cui era certo opportuno tacere in curia, stanti anche le reiterate indagini avviate negli anni precedenti nei confronti della Lectura super Apocalipsim38.

  • 39  Cfr. Schlageter, Das Heil der Armen. I quindici punti sono enunciati a p. 85 e discussi alle succe (...)

27Nella prima parte della Responsio principalis Olivi dimostra in quindici punti che la «paupertas altissima» giova più di ogni altra cosa al conseguimento della massima perfezione39. Ubertino ne riporta solo dodici, come risulta dalla seguente tabella :

Olivi

Ubertino

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

I.

II.

III.

IV.

V.

-

-

X.

VI.

VII.

VIII.

IX.

-

XI.

XII.

28Nei tre punti lasciati cadere da Ubertino, Olivi afferma che la altissima paupertas è utile (VI.) «ad communem et pacificam societatem»; (VII.) «ad perfectam mansuetudinem et mititatem»; (XIII.) «ad status regularis seu religionis purissimam et altissimam inchoationem, dilatationem et conversationem». Il mancato inserimento di questi tre punti non può essere certo casuale : trascorso quasi mezzo secolo dalla stesura della questio oliviana, era infatti ormai innegabile che il richiamo alla altissima paupertas non aveva affatto rappresentato per i frati minori un fattore di pacificazione comunitaria, di mitezza reciproca, di purificazione ed elevazione dello stile di vita e di osservanza della Regola, bensì di lacerazioni e inimicizia fra schieramenti e fra singoli.

  • 40  « Non enim in habentibus communia, etsi non propria, est omnis defectus potestatis et apparatus ex (...)
  • 41  Sono tutti e tre ivi, 105. Ugualmente obliterati gli analoghi riferimenti alle ricchezze in quanto (...)
  • 42  « Et in maiori parte Christianorum sub spem (recte specie) divitiarum communium fortissime paupert (...)

29Per comprendere le intenzioni di Ubertino occorre peraltro considerare più in dettaglio omissioni e aggiunte rispetto al testo oliviano. Del punto I. il Tractatus tralascia l’espressione conclusiva40, avente portata polemica contro gli ordini monastici. Essa non ha più ragion d’essere nella sua prospettiva, rivolta contro la dirigenza minoritica. Che non si tratti di un caso è confermato dal fatto che tre riferimenti alle ricchezze « sia comuni sia proprie » presenti nel punto IX. della Questio sono eliminati dal Tractatus41. Dal punto IX. Ubertino elimina anche un passo in cui Olivi, trattando degli inganni dell’Anticristo e del Diavolo, afferma che quest’ultimo per attaccare la altissima paupertas si serve delle ricchezze comuni e di altri modi astutissimi, ed evoca un versetto dell’Apocalisse relativo al drago42.

  • 43  « Qui autem vellet dicere quod in statu innocentiae appropriarentur res et iura rerum uni personae (...)
  • 44  Cfr. Nicola Minorita, Chronica, in part. 77 (testo del capitolo generale di Perugia) e Bonagratia (...)
  • 45  Emblematica in questo senso la posizione del maestro generale Herveus Natalis, che nel 1322 sostie (...)
  • 46  Passo omesso : da « Si dicatur » fino a « unus spiritus est cum eo », Schlageter, Das Heil der Arm (...)

30Analoghe omissioni si registrano nell’utilizzo delle altre parti della Responsio principalis della questio. Le differenze più significative si registrano a proposito della seconda. Ubertino fa cadere un’espressione polemica rivolta dall’Olivi contro quanti sostengono che nello stato di innocenza vi fu appropriazione di beni e di diritti su di essi43. Come ho già accennato, nel 1322 tale espressione era pienamente condivisa dalla dirigenza minoritica da lui avversata44 ed energicamente rifiutata dalla dirigenza dei domenicani, le cui posizioni saranno poi fatte proprie da Giovanni XXII45. Ubertino tralascia inoltre un lungo passo in cui Olivi critica l’affermazione secondo cui la carità cerca ciò che è comune e non chiede per sé, ma «pro ecclesia vel collegio vel pro pauperibus», come «fecerunt sancti episcopi»46.

  • 47 Ivi, p. 136, nota 22 (per il confronto lo Schlageter poté avvalersi della trascrizione provvisoria (...)

31Le aggiunte sono ben più rare delle omissioni. L’esempio più significativo in questo senso riguarda un passo della quarta parte della Responsio principalis della Questio (già segnalato dallo Schlageter in apparato alla sua edizione), in cui il Tractatus si discosta dal testo tradito dell’Olivi, colmandone una lacuna. Allo stato attuale non è possibile stabilire con certezza se Ubertino disponesse di un testimone migliore rispetto alla tradizione manoscritta a noi nota o se si tratti di una sua integrazione mirante a migliorarne l’intelligibilità47.

7. Ubertino dopo il 1322

  • 48  Lo ha rilevato Wittneben, Bonagratia von Bergamo, p. 172-173 e nota 152.
  • 49  « Praefatum vero fratrem Bonagratia, pro eo quia dictam constitutionem impugnaverat et ab ea appel (...)

32Sulle vicissitudini di Ubertino successive alle sue prese di posizione del 1322 si conoscono poche notizie, storiograficamente venute in luce negli anni più recenti. Trascorso meno di un anno dall’avvio della consultazione, il papa emise la bolla Ad conditorem canonum. Bonagrazia da Bergamo, procuratore generale dell’Ordine, espresse contro di essa un’appellatio, in cui sono riconoscibili anche elementi tratti alla lettera dalla questio octava dell’Olivi48. A seguito di essa il papa ritirò il proprio testo e lo sostituì con una seconda redazione, dando nel contempo ordine di imprigionare Bonagrazia, che rimase in carcere dal 14 gennaio al 25 dicembre 132349.

  • 50  J. Miethke, Ockhams Weg zur Sozialphilosophie, Berlin 1969, p. 397 e ss.
  • 51  Due le redazioni del testo, edite da J. Schwalm  in MGH, Const. 5, rispettivamente Nr. 909, p. 723 (...)
  • 52  Decisiva l’acquisizione di F. Ehrle, « Olivi und der ‘spiritualistische’ Exkurs der Sachsenhauser (...)

33Si è a lungo erroneamente ritenuto che a partire dal 1322 la dirigenza minoritica e Giovanni XXII siano stati in conflitto permanente e ininterrotto per almeno un ventennio. In realtà, il conflitto attraversò fasi differenti e fu di fatto discontinuo : dopo la promulgazione della bolla papale Cum inter nonnullos (12 novembre 1323) la dirigenza dell’Ordine si impegnò per attenuare la rottura con il papa, mostrando di credere che le rispettive posizioni fossero conciliabili. J. Miethke introdusse a questo riguardo una formula efficace, parlando di «Politik des dissimulierenden Ausgleichs»50. Il tentativo di riavvicinamento faticosamente avviato rischiò di essere compromesso a seguito della pubblicazione dell’appello di Sachsenhausen, emesso il 22 maggio 1324 dall’imperatore Ludovico il Bavaro contro Giovanni XXII in risposta alla scomunica papale del 23 marzo 132451. L’appello contiene una sezione, o meglio un excursus, riguardante la altissima paupertas, esaltata dall’imperatore come autentico contrassegno messianico di Gesù, sicché chi si opponesse ad essa si metterebbe dalla parte dell’Anticristo. L’appello era stato confezionato nella curia imperiale, ma l’excursus era palesemente di provenienza minoritica. Le ripetute indagini compiute sul testo a partire dal secolo XIX sono giunte alla conclusione che l’excursus presuppone due matrici letterariamente distinte : la appellatio pubblicamente rivolta da Bonagrazia contro la prima redazione della Ad conditorem canonum e alcuni passi della ottava questio dell’Olivi, ripresi quasi alla lettera52.

  • 53  Mi pare vadano in questo senso alcune osservazioni di Wittneben, Bonagratia von Bergamo, 253 rigua (...)

34Verosimilmente i materiali erano pervenuti alla curia imperiale da Avignone. In quella fase concitata in cui di diversi attori si può sospettare che abbiano praticato il doppio gioco, risulta difficile ipotizzare chi possa davvero essere stato il responsabile dell’invio. Di per sé, non si possono escludere personaggi, anche minori, legati alla dirigenza di Michele da Cesena o Bonagrazia da Bergamo53. E tuttavia, se davvero fossero stati loro, si sarebbe trattato di uno straordinario azzardo : mentre si impegnavano ad attenuare i contrasti con il papa, riaccendevano provocatoriamente la sua attenzione sulla questione minoritica e riacutizzavano un conflitto che in quel momento si voleva invece sopire, mostrando la portata metateologica della posta in gioco. Per queste ragioni non riesco a pensare che il materiale possa essere stato inviato da loro alla curia imperiale.

  • 54  Per tali glosse cfr. innanzi tutto Ehrle, Olivi und der ‘spiritualistische` Exkurs der Sachsenhaus (...)

35Di fatto, dopo la pubblicazione dell’appello, la dirigenza si impegnò strenuamente a distogliere da sé i sospetti e a indirizzarli altrove. Bonagrazia, da poco uscito dal carcere, si dedicò a un approfondito riesame della questio ottava dell’Olivi. Come attesta il codice Borghesiano 358, tra la seconda metà del 1324 e il 1325 egli confronta accuratamente la questio oliviana con il testo imperiale : numerose annotazioni marginali di sua mano segnalano i passi oliviani inclusi nell’appello e documentano la sua distanza e il suo sdegno nei confronti della spregiudicata operazione propagandistica compiuta dal dux di Baviera54.

  • 55  Wittneben, Bonagratia von Bergamo, p. 227-228, che data la ripresa del processo contro l’Olivi ent (...)

36Va compresa in questa luce la ripresa a pieno regime della campagna contro la memoria dottrinale dell’Olivi, mai del tutto abbandonata ma improvvisamente incrementata attraverso l’istituzione di una nuova commissione ecclesiastica d’inchiesta, attivata « iuxta supplicationem pro parte ordinis minorum », per il riesame della Lectura super Apocalipsim55. In effetti, nel biennio precedente le iniziative contro l’Olivi erano state sospese; e anzi, come abbiamo visto, la dirigenza minoritica non aveva esitato ad attingere cautamente alla sua dottrina pauperistica per consolidare le proprie posizioni. Ma l’Olivi polemico nei confronti della Babilonia apocalittica, già vessillo di un vasto e composito schieramento di dissidenti e ora punto di riferimento per l’imperatore scomunicato (che di fatto se ne serviva per dare al papa dell’Anticristo) poteva ben rappresentare per la dirigenza minoritica il nemico in vista del quale rifondare la tentata intesa con il papa, fornendogli per questa via un bersaglio comune e una prova di rinnovata fedeltà.

  • 56  Come già rilevato da Wittneben, Bonagratia von Bergamo, p. 257. Per la nota cfr. Schlageter, Das H (...)

37Le note marginali di Bonagrazia nel Borghesiano 358 rivelano altresì una sua rinnovata attenzione polemica nei confronti di Ubertino. Alcuni indizi fanno anzi ritenere che Bonagrazia si fosse convinto di un coinvolgimento di Ubertino nell’allestimento dei materiali minoritici rilanciati dalla cancelleria imperiale in chiave antipapale. In effetti, nel mentre rileva puntualmente nel manoscritto Borghesiano 358 le dipendenze del testo imperiale da quello oliviano, Bonagrazia ricorda altresì che quelle stesse dottrine oliviane sono state difese da Ubertino negli opuscoli polemici del 1311 Sanctitati apostolice e Super tribus sceleribus (« Nota: hec verba sunt in libellum de tribus sceleribus »)56.

  • 57  Wittneben, Bonagratia von Bergamo, p. 260.

38L’intento complessivo della rilettura è chiaro : nel glossare la questio oliviana, Bonagrazia documenta attraverso un accurato lavoro filologico che il riferimento principale dell’excursus di Sachsenhausen è costituito dalla questio oliviana, e mira nel contempo a dimostrare che quanto meno i passi tratti dall’Olivi erano stati trasmessi alla corte imperiale da qualcuno che ne era in possesso e che puntava a ostacolare la politica di accomodamento faticosamente intrapresa dalla dirigenza dell’Ordine. Costui poteva certo essere Ubertino, il quale a sua volta aveva ampiamente citato quegli stessi passi oliviani nel Super tribus sceleribus57.

  • 58  Cfr. il testo della lettera in Acta Aragonensia, II, ed. H. Finke, Berlin-Leipzig 1908, nr. 393, p (...)
  • 59  Lettera pubblicata ivi, n. 426, p. 674-675.

39Nel 1324 Ubertino godeva ancora di notevole autorevolezza in curia in quanto uomo di fiducia di Napoleone Orsini. Lo attestano due lettere indirizzate a Giacomo II di Aragona. Nella prima, del 7 febbraio 1324, Ferrarius de Apilia spiega a Giacomo II che Napoleone Orsini ha fama di essere segretamente un ghibellino ; ma, a chi lo ha interpellato direttamente al riguardo, il cardinale, che ha al proprio servizio Ubertino in qualità di consigliere, ha prudentemente (e ovviamente) risposto di essere fedele esclusivamente alla Chiesa romana58. Nella seconda, del 15 luglio 1324, è lo stesso Orsini a rammaricarsi con il re di non aver potuto consegnare di persona al papa una sua richiesta. Come messaggero si è quindi servito del fidato Ubertino (« nostro familiari solicito et discreto »). Questi, dopo aver consegnato il messaggio del re a Giovanni XXII, ne ha ricevuto una risposta scritta, che Napoleone a sua volta trasmette a Giacomo II59.

  • 60  Sul nesso glosse-dossier cfr. Wittneben, Bonagratia von Bergamo, p. 278-279.
  • 61  Su di essi, Wittneben, Bonagratia von Bergamo, p. 260 e ss.; Piron, « Censures et condamnation de (...)
  • 62  E. Baluze, Miscellanea, ed. J.D. Mansi, II, Lucae 1761, p. 276-279.
  • 63  Fu L. Oliger a sostenere per primo la datazione 1319. Questa è stata lungamente accolta senza inco (...)
  • 64  Wittneben, Bonagratia von Bergamo, p. 262-265. Posizione accolta e valorizzata da Piron, « Censure (...)

40All’incirca nello stesso periodo Bonagrazia stava dunque avviando o aveva appena avviato la sua personale ricerca delle fonti dell’appello, trovando negli scritti dell’Olivi i riscontri indiziari relativi al coinvolgimento di Ubertino. Gli appunti in margine al codice Borghesiano 358 gli servono dunque per allestire contro l’antico avversario un nuovo dossier60, i cui capi d’accusa si trovano frammentariamente riportati nel codice parigino BNF, Lat. 424661. Solo una parte di quel testo frammentario fu pubblicata dal Baluze62. Si tratta dei cosiddetti Articuli probationum. Per lungo tempo si era ritenuto che questi fossero stati allestiti da Bonagrazia nel 1319, in quanto il documento papale più recente citato in essi risale all’anno precedente, e i riferimenti polemici a Ubertino si richiamano tutti a testi prodotti nell’imminenza del concilio di Vienne63. È stata E. L. Wittneben a riproporre, con argomenti molto convincenti, l’antica opinione (Baluze, Raynaldus, Callaey) che gli Articuli vadano riferiti all’avvio di un processo svoltosi per iniziativa di Bonagrazia nel 132564.

41In conclusione, Bonagrazia una volta uscito dal carcere si era preoccupato di allontanare da sé e dalla propria cerchia ogni sospetto che potesse porlo nuovamente in cattiva luce agli occhi del papa (non dimentichiamo che l’excursus di Sachsenhausen comprendeva anche passi ispirati alla appellatio a seguito della quale era stato incarcerato). La riconosciuta presenza di dottrine oliviane nell’appello di Sachsenhausen permetteva piuttosto di puntare nuovamente l’attenzione contro l’Olivi e contro il suo epigono Ubertino, proprio mentre la commissione papale, convocata su richiesta dell’Ordine, aveva ripreso le procedure nei confronti dell’Olivi. Gli Articuli probationum ribadivano le ragioni per cui occorreva procedere senza esitazioni anche contro il suo discepolo.

  • 65  Cfr. rispettivamente Schlageter, Das Heil der Armen, p. 105 ; Tractatus de altissima paupertate, <IV.6.3>,</IV> (...)

42Lasciando ora da parte l’offensiva propriamente rivolta contro l’Olivi (culminata poi nella condanna finale del 1326), concentriamo l’attenzione sul dossier raccolto contro Ubertino. Si trattava di accuse vecchie (ed è questa una ragione che spinse in passato a retrodatare gli Articuli), che andavano dall’adesione alle concezioni apocalittiche oliviane, alla dottrina dell’usus pauper, alla teoria dell’equivalente valore fra Regola minoritica e Vangelo, alla accettazione delle speculazioni trinitarie. Evidentemente Bonagrazia non disponeva dei testi allestiti da Ubertino nel 1322 (se avesse avuto sotto mano il Tractatus, avrebbe potuto portare molta più legna da ardere al fuoco che aveva acceso). Ma non può non colpire che fra i passi imputati a Ubertino in materia di povertà almeno uno, presente nella questio ottava dell’Olivi, si ritrovi sia nell’appello di Sachsenhausen, sia nel Tractatus di Ubertino : il passo in cui Olivi definisce la altissima povertà come « la lampada della nostra fede »65.

  • 66  Come si legge nella lettera bollata Cum Ubertinus, del 16 settembre 1325, « occulte et illicentiat (...)

43In questo clima, fattosi improvvisamente pesante per Ubertino, si comprende infine la sua fuga dalla curia avignonese, impensabile solo un anno prima. Dovette avvenire nell’estate 1325. Il 16 settembre 1325 il papa si rivolgeva infatti al ministro generale, a tutti i ministri, custodi e guardiani (e facenti funzione) dell’Ordine dei minori, perché provvedessero alla cattura di Ubertino « allontanatosi di nascosto e senza permesso » dalla curia e « vagabondo per il mondo »66.

  • 67  A. Mussatus, Ludovicus Bavarus, in Rerum Italicarum Scriptores, Milano, 1727, col. 773.
  • 68  Como, Archivio di stato, Notarile, cart. 1, f. XXXI r-v, cit. da A. Cadili, « I frati minori dell’ (...)
  • 69  Cfr. F. Tocco, Studii francescani, Napoli 1909, p. 516 (edizione di estratti dal ms. Firenze, Bibl (...)

44Di fatto, qualche anno più tardi Ubertino ricompare dalla parte dell’imperatore. Secondo il racconto di Albertino Mussato, pronunciò a Roma il 18 aprile 1328 una requisitoria contro il papa in presenza di Ludovico il Bavaro67. Come risulta da una deposizione resa nel 1331 dai due frati eremitani comaschi Dalfinus de Carenzonibus e Giacomo de Coquis, poco prima o poco dopo predicò a Como contro il papa68. Secondo una notizia diffusa entro cerchie di fraticelli, fu infine assassinato in circostanze imprecisate69.

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Notes

1  Cfr. la narrazione fornita da Nicolaus Minorita, Chronica, ed. G. Gál - D. Flood, St. Bonaventure (N.Y.) 1996, p. 62-63. Sulla figura e l’opera dell’inquisitore domenicano cfr. S.Piron, « Un cahier de travail de l’inquisiteur Jean de Beaune », Oliviana [En ligne], 2|2006, mis en ligne le 27 juin 2006, Consulté le 08 décembre 2012. URL: http://oliviana.revues.org/index26.html

2  Per un quadro storiograficamente aggiornato dello svolgimento della disputa e delle decisioni papali cfr. J. Miethke, « Papst Johannes XXII. und der Armutstreit », in Angelo Clareno francescano. Atti del XXXIV Convegno Internazionale, Assisi, 5-7 ottobre 2006, CISAM, Spoleto, 2007, p. 263-313.

3  Cfr. al riguardo K. E. Spiers, « Four Medieval Manuscripts on Evangelical Poverty. Vaticanus Latinus 3740 and its Copies », Collectanea Franciscana, 59, 1989, p. 323-349. L. Duval-Arnould, « Les conseils remis à Jean XXII sur la pauvreté du Christ et des apôtres (Ms. Vat. Lat. 3740) », in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae III (Studi e testi, 333), Roma, 1989, p. 121-201 ; Id., « élaboration d’un document pontifical : les travaux préparatoires à laconstitution apostolique Cum inter nonnullos (12 novembre 1323) », in Aux origines de l’état moderne. Le fonctionnement administratif de la papauté d’Avignon. Actes de la table ronde d’Avignon (23-24 janvier 1988), Roma, EFR, 1990, p. 385-409 ; J. Miethke, « Das Votum de paupertate Christi et apostolorum des Durandus von Sancto Porciano im theoretischen Armutsstreit. Eine dominikanische Position in der Diskussion um die franziskanische Armut (1322/3) », in Vera Lex Historiae. Studien zu mittelalterlichen Quellen. Festschrift für Dietrich Kurze, Köln, Böhlau, 1993, p. 149-196 ; P. Nold, Pope John XXII and his Franciscan Cardinal. Bertrand de la Tour and the Apostolic Poverty Controversy, Oxford, OUP, 2003, in part. p. 34-42. Per le annotazioni olografe del papa cfr. A. Maier, « Annotazioni autografe di Giovanni XXII in codici vaticani », Rivista di Storia della Chiesa in Italia, 6, 1952, p. 317-332, riprodotto in Ead., Ausgehendes Mittelalter. Gesammelte Aufsätze zur Geistesgeschichte des 14. Jahrhunderts, II, ed. A. Paravicini Bagliani, Roma, Storia e letteratura, 1967, p. 81-96.

4  Maggiori indicazioni al riguardo in P. Nold, Pope John XXII and his Franciscan Cardinal, p. 28-33.

5  Cfr. C. Cenci, « Silloge di documenti francescani trascritti dal P. Riccardo Pratesi O.F.M. », Studi francescani, 62, 1965, p. 378-380.

6  Per l’attività negoziale e l’opera storico-letteraria realizzata dal Clareno a partire dal suo arrivo in curia mi permetto di rinviare ai miei lavori : G. L. Potestà, Angelo Clareno dai poveri eremiti ai fraticelli, Roma, ISIME, 1990 e Id., « La duplice redazione della Historia septem tribulationum di Angelo Clareno », Rivista di storia e letteratura religiosa, 38, 2002, p. 1-38. Per i rapporti tra Ubertino e Angelo, si veda la messa a punto di P. Vian, « Angelo Clareno e Ubertino da Casale: due itinerari a confronto », in Angelo Clareno francescano, p. 167-225.

7  Sulla condanna cfr. S.Piron, « Michael Monachus. Inquisitoris sententia contra combustos in Massilia », Oliviana [En ligne], 2 | 2006, mis en ligne le 27 juin 2006, Consulté le 09 décembre 2012. URL: http://oliviana.revues.org/index33.html

8  C. M. Martinez Ruiz (De la dramatizacion de los acontecimientos de la Pascua a la cristologia. El cuarto libro del Arbor vitae crucifixae Iesu de Ubertino de Casale, Roma, Antonianum, 2000, p. 312-313), nel rilevare che quasi tutti i manoscritti della “segunda redacción” dell’Arbor vitae provengono da biblioteche monastiche e risultano attualmente posseduti da biblioteche di « ciudades muy cercanas a Gembloux: Liège, Utrecht, Bruxelles, Köln y (Basel) », individua in ciò un argomento a sostegno della sua ipotesi, per cui dopo il 1325 Ubertino si sarebbe infine trasferito presso l’abbazia benedettina di Gembloux, ove tra il 1326 e il 1329 avrebbe allestito la seconda redazione dell’Arbor vitae. Vi è da chiedersi però se tale “seconda redazione” non sia stata piuttosto allestita proprio negli ambienti certosini e monastici dalle cui biblioteche provengono i codici: ambienti interessati per finalità devozionali a esaltare la cifra cristologica dell’opera e ad attenuarne la cifra polemica, antipapale e antigerarchica.

9  Su di essi resta fondamentale C. T. Davis, « Ubertino da Casale and his Conception of altissima paupertas », Studi Medievali, 3a s., 22, 1981, p. 1-56 (estratto successivamente ristampato con l’aggiunta di una breve prefazione, Spoleto 1984).

10  Cfr. rispettivamente M. P. Rimoldi, Il cardinale francescano Vitale du Four nella polemica sulla povertà degli Ordini mendicanti. Il “Consilium” del 1322 (tesi presentata per il conseguimento del Dottorato di ricerca in Storia medioevale, Università cattolica di Milano, 1994) e P. Nold, Pope John XXII and his Franciscan Cardinal.

11  La data precisa resta incerta. Si vedano al riguardo le osservazioni di L. Duval-Arnould, « Note complementaire: Ubertin de Casale et le consistoire du 26 Mars 1322 », in Id., « élaboration d’un document pontifical », in part. p. 407-409 ; nonché gli equilibrati  rilievi di M. P. Rimoldi, Il cardinale francescano Vitale du Four, p. 145-147.

12  Il testo integrale in latino si trova riportato nel codice München, Staatsbibliothek, Lat. 10546, fol. 144v-145v; un frammento è presente nel codice Paris, BnF, Lat. 14195(cfr. C. T. Davis, « Ubertino da Casale », p. 7-8, nota 23). Il parere risulta incluso altresì nel trattato fraticellesco sulla povertà iniziante con le parole Veritatem sapientis, databile intorno alla metà del secolo xiv (ne sono attualmente noti sette testimoni. Cfr. F. Sedda, Veritatem sapientis animus non recusat. Testo fraticellesco sulla povertà contro Giovanni XXII. Studio ed edizione critica, Roma, 2008, ove il parere di Ubertino sta alle p. 129-131) e nel Tractatus fr. Andreae Richi de Florentia O.F.M. contra Fraticellos, ed. L. Oliger, « Documenta inedita ad historiam Fraticellorum spectantia.II », Archivum Franciscanum Historicum, 3, 1910, p. 274-275. Una versione in volgare si trova inoltre inserita all’interno di un volgarizzamento della Cronaca di Nicola Minorita (Firenze, Biblioteca Nazionale, Magliabechiano XXXIV 76, fol. 29r-30r). Ringrazio Sylvain Piron per avermela segnalata.

13  L. Wadding, Annales Minorum, VI, Quaracchi, 19313, p. 409-410 ; N. Glassberger, Chronica, in Analecta franciscana, II, 1887, p. 150-151 ; Duplessis D’Argentré, Collectio judiciorum de novis erroribus, I, Paris 1724, p. 298; E. Baluze, Miscellanea, ed. J.D. Mansi, II, Lucae, 1761, p. 279-280 ; Bullarium Franciscanum, ed. C. Eubel, V, Romae 1898, p. 233-234 (nota).

14  Cfr. Tractatus de altissima paupertate, <Praefatio>, § 18 : « Sanctissime vestre voluntati obtemperans, responsionem illam parvulam, quam nuper feci cum omni modestia subiectionis vestre, nunc secundum exigentiam questionis dilato ». [en ligne] Oliviana, 4, 2012, mis en ligne le 14 mars 2013. URL : http://oliviana.revues.org/index478.html.

15  Il parere più recente riportato nel codice risulta espresso tra primavera ed estate 1323. Ciò spinse L. Duval-Arnould a ritenere che l’intero codice sia stato allestito dopo tale data. Pare però più convincente, sul fondamento anche di alcuni rilievi codicologici, la proposta di P. Nold, secondo cui il codice venne assemblato a partire da fascicoli separati, prodotti a cominciare dal 1322 via via che i pareri arrivavano, immediatamente portati a conoscenza del papa e solo successivamente riuniti nel codice.

16  Edizione critica in C. T. Davis, « Ubertino da Casale », p. 41-56.

17  Per l’annotazione in margine al f. 239r cfr. C. T. Davis, « Ubertino da Casale », p. 38 e nota 104.

18  Cfr. Tractatus, <Praefatio>, § 19, nota ii.

19  Cfr. Gerardo di Abbeville, Contra adversarium, l. II, pars. IV e l. III, pars IV, in S. Clasen, « Tractatus Gerardi de Abbatisvilla Contra adversarium perfectionis christianae », Archivum Franciscanum Historicum, 32, 1939, rispettivamente p. 133 e 171-172 ; Guglielmo di Saint-Amour, Collectiones catholicae et canonicae scripturae, d. IV, in Guillielmi de S. Amore, Opera Omnia que reperiri potuerunt, Constantiae 1632, p. 360.

20  Cfr. Bonaventura, Apologia pauperum, XI, 7, in Sancti Bonaventurae Opera Omnia, VIII, Quaracchi 1898, p. 312b.

21  Cfr. Tractatus, <Praefatio>, § 59: « Et si dicatur adhuc quod in hiis que usu consumuntur non potest proprietas separari ab usu, quia senatus consultum non potuit rei mutare naturam nec etiam Christus rei naturam mutat, respondebimus quod de natura rei non est litigare pro ea, sed de imperfectione, a malitia voluntatis infecta per peccatum natura ».

22  Cfr Corpus Iuris Canonici, ed. Ae. Friedberg, I, Leipzig 1879, 676.

23  «Ubi notandum quod modus illius communitatis non erat communitas singularis, sicut habent monachi, sed communitas qualis erat et debebat fuisse in statu innocentiae, ubi fuisset solum communitas rerum quoad usum et nullo modo quoad dominium», Declaratio magistrorum et baccalariorum de paupertate Christi et apostolorum, in Nicolaus Minorita, Chronica, p. 71-82, cf. p. 77. Argomentazione analoga nei pareri espressi dai cardinali minoriti Vital du Four e Bertrand de la Tour.

24  Il debito nei confronti dell’Olivi è stato individuato da E. L. Wittneben, Bonagratia von Bergamo: Franziskanerjurist und Wortführer seines Ordens im Streit mit Papst Johannes XXII., Leiden-Boston 2003, p. 120-123. Il passo in questione dell’Olivi è in J. Schlageter, Das Heil der Armen und das Verderben der Reichen. Petrus Johannis Olivi OFM. Die Frage nach der höchsten Armut, Werl i. West. 1989, p. 178-179. Esso non è compreso fra quelli ripresi da Ubertino nel Tractatus pubblicato qui di seguito.

25  Rileva la dipendenza di Bonagrazia dall’Olivi su questo punto Wittneben, Bonagratia von Bergamo, p. 148, mettendone peraltro efficacemente in luce l’utilizzo strumentale : « Während sich jedoch für den radikalen Spiritualen mit diesem Gedanken der eschatologische Anspruch einer grundsätzlichen Überwindung der bestehenden Eigentums und Herrschaftsverhältnisse verband, versteht Bonagratia die Wiederherstellung des Urzustands lediglich als Modell einer sich auf den Minoritenorden beschränkenden Ausnahmeregelung vom positiven Recht, ohne damit die regulär weiterhin geltende Rechtsordnung in Frage zu stellen ». Si noti la sottile differenza di impostazione da parte di Ubertino(passo citato sopra, nota 21: la malizia del peccato ha a che fare con il litigium, non con il dominium).

26  Cfr. Tractatus de altissima paupertate, <Prefatio>, § 51 : « Nam in statu innocentie nulla fuisset appropriatio rerum, nec divisio, licet fuisset ibi verum dominium, non litigium ; quam voluit Christus per sua consilia, quantum nature nostre infirmitas patitur, reformare ».

27  Cfr. Olivi, De perfectione  evangelica, Questio octava, in J. Schlageter, Das Heil der Armen, p. 98-99 e precedentemente Bonaventura, Apologia pauperum, IX, 3, p. 295b.

28  Cfr. al riguardo G. L. Potestà, Dominio o uso dei beni nel giardino dell’eden ? Un dibattito medievale fra diritto e teologia (Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, Quaderno n. 5), Milano, 2005.

29  Per il ricorso a Bonaventura e a Peckham, cfr. l’introduzione di L. Oliger a Bonagratia de Bergamo, Tractatus de Christi et apostolorum paupertate, Archivum Franciscanum Historicum, 22, 1929, p. 323-335, 487-511, in part. 320. Per quanto riguarda Olivi, rilevo che risultano presenti nella sua questio buona parte delle citazioni riportate nel trattato di Bonagrazia alle p. 492-495.

30  Cfr. G. L. Potestà, « San Bonaventura nell'Arbor vitae crucifixae Iesu di Ubertino da Casale», in San Bonaventura maestro di vita francescana e di sapienza cristiana. Atti del Congresso internazionale per il VII centenario di San Bonaventura da Bagnoregio, Roma 19-26 settembre 1974, I, Roma, 1976, p. 187-196 ; Id., Storia ed escatologia in Ubertino da Casale, Milano, 1980, in part. p. 193-206.

31  C. T. Davis, « Ubertino da Casale », in part. p. 15-34.

32 Tractatus Ubertini de usu paupere : ‘Super tribus sceleribus’, ed. A. Heysse, Archivum Franciscanum Historicum, 10, 1917, p. 123-174.

33  Cfr. L.-J. Bataillon, « Olivi utilisateur de la Catena aurea de Thomas d’Aquin », in Pierre de Jean Olivi (1248-1298). Pensée scolastique, dissidence spirituelle et société. Actes du colloque de Narbonne (Mars 1998), éd. A. Boureau et S. Piron, Paris, Vrin, 1999, p. 115-120.

34  Cfr. al riguardo D. Burr, The Persecution of Peter John Olivi, Philadelphia, 1976 ; S. Piron, « Censures et condamnation de Pierre de Jean Olivi. Enquête dans les marges du Vatican », Mélanges de l’Ecole française de Rome. Moyen Âge, 118, 2006, p. 313-373.

35  Cfr. al riguardo S. Piron, « Bonagrazia de Bergame, auteur des Allegationes sur les articles extraits par Jean XXII de la Lectura super Apocalipsim d’Olivi », in Revirescunt Chartae. Codices Documenta Textus. Miscellanea in honorem fr. Caesaris Cenci OFM, Roma, 2002, p. 1065-1087.

36  Per la fedeltà di Clareno al magistero dottrinale dell’Olivi in materia di povertà cfr. R. Lambertini, « Venenatae temporis huius quaestiones. Angelo Clareno di fronte alla controversia sulla povertà di Cristo e degli Apostoli », in Ovidio Capitani. Quaranta anni per la storia medioevale, a cura di M.C. De Matteis, Bologna, 2003, p. 229-249. Per l’utilizzo della Questio octava nella sua Apologia (1330 circa) cfr. ancora G. L. Potestà, Angelo Clareno dai poveri eremiti ai fraticelli, Roma, 1990, in particolare p. 272-275.

37  Per tale assunzione selettiva e per le ragioni dell’omissione della quinta parte cfr. già C. T. Davis, « Ubertino da Casale », p. 17-23.

38  Per le censure subite dal commentario apocalittico oliviano, cfr. D. Burr, Olivi’s Peaceable Kingdom. A Reading of the Apocalypse Commentary, Philadelphia 1993, in part. p. 198-239 ; E. L. Wittneben, Bonagratia von Bergamo, p. 217 e ss. S. Piron, « Censures et condamnation de Pierre de Jean Olivi ».

39  Cfr. Schlageter, Das Heil der Armen. I quindici punti sono enunciati a p. 85 e discussi alle successive p. 86-124.

40  « Non enim in habentibus communia, etsi non propria, est omnis defectus potestatis et apparatus ex quo secundum primam rationem surgere potest humilitas: immo utplurimum plus hodie abundant in potestate et apparatu et gloria ex eis surgente qui tenent communia ecclesiarum et monasteriorum quam habentes propria; et maiores ambitiones et presumptiones ex eis fere surgere videmus quam ex aliis », ivi, p. 89.

41  Sono tutti e tre ivi, 105. Ugualmente obliterati gli analoghi riferimenti alle ricchezze in quanto «sia proprie sia comuni» presenti nella quarta parte, ivi, p. 137 e 144.

42  « Et in maiori parte Christianorum sub spem (recte specie) divitiarum communium fortissime paupertatem altissimam impugnat et impugnavit et per alios astutissimos modos, quos aperire non est huius temporis neque loci. Secundum enim Iohannem in Apocalypsi misit serpens ex ore suo post mulierem aquam tamquam flumen, ut eam faceret trahi a flumine (Ap 12,15), temporalium scilicet divitiarum et opulentiarum », ivi, p. 106.

43  « Qui autem vellet dicere quod in statu innocentiae appropriarentur res et iura rerum uni personae aut determinatis collegiis, ab omni recta ratione iudicaretur insanus », ivi, 126.

44  Cfr. Nicola Minorita, Chronica, in part. 77 (testo del capitolo generale di Perugia) e Bonagratia de Bergamo, Tractatus de Christi et apostolorum paupertate, in part. p. 503-504 : nello stato di innocenza i progenitori disponevano dell’uso e in nessun modo del dominio dei beni ; i concetti di “mio” e “tuo” sono entrati in uso solo dopo il peccato e a seguito di esso. La recezione di questo aspetto della dottrina oliviana da parte della dirigenza minoritica è messo in luce da E. L. Wittneben, Bonagratia von Bergamo, in particolare p. 119-123 e 156-157. Contro questa linea Ubertino riconosce invece che, per quanto « in statu innocentie nulla fuisset appropriatio rerum, nec divisio », nondimeno « fuisset ibi verum dominium » (cfr. sopra, nota 26).

45  Emblematica in questo senso la posizione del maestro generale Herveus Natalis, che nel 1322 sostiene che Adamo ed Eva ebbero « dominium in commune » nell’Eden, e che nello stato di innocenza l’uomo dispose sia di vero dominium sia dello iusaccipiendi e utendi i beni necessari alla propria esistenza. Cfr. Herveus Natalis, Liber de paupertate Christi et apostolorum, ed. J.G. Sikes, Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age, 12-13, 1937-1938, in part. p. 267 e 272. Per l’intera discussione cfr. B. Töpfer, « Der Status Innocentiae im Streit um das franziskanische Armutsideal. Die Ursprünge der staatlichen Ordnung bei Wilhelm von Ockham und in weiteren Schriften des 14. Jahrhunderts », in Id., Der Urzustand und Sündenfall in der mittelalterlichen Gesellschafts- und Staatstheorie, Stuttgart 1999, p. 417-495.

46  Passo omesso : da « Si dicatur » fino a « unus spiritus est cum eo », Schlageter, Das Heil der Armen, p. 127.

47 Ivi, p. 136, nota 22 (per il confronto lo Schlageter poté avvalersi della trascrizione provvisoria del Tractatus messagli a disposizione da C. Davis, cf. sopra, G. L. Potestà, Vicissitudini di un’edizione, § 2 [en ligne] http://oliviana.revues.org/index468.html. Per la tradizione manoscritta della questio cf. ivi, p. 53-60. Come rileva l’editore (ivi, p. 71, nota 79), Ubertino si serve di un testimone della questio oliviana vicino al testimone perduto da cui dipendono i mss. Firenze, Bibl. Laurenziana, Conv. Soppressi 448 e Venezia, Bibl. Marciana, Ms. Lat. III, 53 = 3005.

48  Lo ha rilevato Wittneben, Bonagratia von Bergamo, p. 172-173 e nota 152.

49  « Praefatum vero fratrem Bonagratia, pro eo quia dictam constitutionem impugnaverat et ab ea appellaverat, quasi per annum tenuit atro carceri mancipatum », Nicolaus Minorita, Chronica, p. 118. Per le date di inizio e di fine della carcerazione cfr. Wittneben, Bonagratia von Bergamo, p. 164 e s., nota 132.

50  J. Miethke, Ockhams Weg zur Sozialphilosophie, Berlin 1969, p. 397 e ss.

51  Due le redazioni del testo, edite da J. Schwalm  in MGH, Const. 5, rispettivamente Nr. 909, p. 723-744 e Nr. 910, pp. 745-755.

52  Decisiva l’acquisizione di F. Ehrle, « Olivi und der ‘spiritualistische’ Exkurs der Sachsenhauser Appellation Ludwigs des Bayern », Archiv für Literatur und Kirchengeschichte, 3, 1887, p. 540-552. Per il progresso degli studi sull’appello di Sachsenhausen e per lo studio delle fonti del cosiddetto excursus minoritico risulta fondamentale Wittneben, Bonagratia von Bergamo, 229-253. Per il duplice apporto riconoscibile nell’excursus ivi, 235 e ss.

53  Mi pare vadano in questo senso alcune osservazioni di Wittneben, Bonagratia von Bergamo, 253 riguardo almeno alla parte dell’excursus che riprende l’appellatio di Bonagrazia: mentre fingevano di cercare una riconciliazione col papa, i michelisti avrebbero fornito materiale incendiario alla cancelleria dell’imperatore.

54  Per tali glosse cfr. innanzi tutto Ehrle, Olivi und der ‘spiritualistische` Exkurs der Sachsenhauser Appellation in part. 541-545. Schlageter, Das Heil der Armen, 50 (le glosse sono riportato in apparato all’edizione). Per l’attribuzione delle annotazioni marginali alla mano di Bonagrazia cfr E. Wittneben Bonagratia von Bergamo, 256; e (indipendentemente ) S. Piron, « Bonagrazia de Bergame, auteur des Allegationes sur les articles extraits par Jean XXII de la Lectura super Apocalipsim d’Olivi », in part. p. 1069-1071. Cfr. inoltre S. Piron, « Censures et condamnation de Pierre de Jean Olivi », p. 336-338. Per la datazione delle glosse, Wittneben, Bonagratia von Bergamo, p. 279.

55  Wittneben, Bonagratia von Bergamo, p. 227-228, che data la ripresa del processo contro l’Olivi entro un lasso di tempo compreso tra la fine di novembre 1323 e l’autunno 1324.

56  Come già rilevato da Wittneben, Bonagratia von Bergamo, p. 257. Per la nota cfr. Schlageter, Das Heil der Armen, p. 138, nota 28 (= Biblioteca Apostolica Vaticana, Borgh. 358, f. 178rb).

57  Wittneben, Bonagratia von Bergamo, p. 260.

58  Cfr. il testo della lettera in Acta Aragonensia, II, ed. H. Finke, Berlin-Leipzig 1908, nr. 393, p. 617.

59  Lettera pubblicata ivi, n. 426, p. 674-675.

60  Sul nesso glosse-dossier cfr. Wittneben, Bonagratia von Bergamo, p. 278-279.

61  Su di essi, Wittneben, Bonagratia von Bergamo, p. 260 e ss.; Piron, « Censures et condamnation de Pierre de Jean Olivi », p. 353 e ss.

62  E. Baluze, Miscellanea, ed. J.D. Mansi, II, Lucae 1761, p. 276-279.

63  Fu L. Oliger a sostenere per primo la datazione 1319. Questa è stata lungamente accolta senza incontrare rilevanti obiezioni (rassegna delle posizioni in Wittneben, Bonagratia, 260-262) e risultava ancora condivisa da S. Piron nel suo « Bonagrazia de Bergame, auteur des Allegationes sur les articles extraits par Jean XXII ».

64  Wittneben, Bonagratia von Bergamo, p. 262-265. Posizione accolta e valorizzata da Piron, « Censures et condamnation de Pierre de Jean Olivi », in part. p. 365-371.

65  Cfr. rispettivamente Schlageter, Das Heil der Armen, p. 105 ; Tractatus de altissima paupertate, <IV.6.3>, § 322.

66  Come si legge nella lettera bollata Cum Ubertinus, del 16 settembre 1325, « occulte et illicentiatus recesserit et nunc discurrit … vagabundus per mundum », Bullarium franciscanum, V, ed. C. Eubel, Romae 1898, n. 587, p. 292.

67  A. Mussatus, Ludovicus Bavarus, in Rerum Italicarum Scriptores, Milano, 1727, col. 773.

68  Como, Archivio di stato, Notarile, cart. 1, f. XXXI r-v, cit. da A. Cadili, « I frati minori dell’antipapa Niccolò V », Franciscana, 6, 2004, p. 95-137, cf. p. 115, nota 58. Notizia confermata dalla dichiarazione dei procuratori comaschi recatisi ad Avignone dieci anni dopo (ibid., 116 e anche Id., « Ubertino da Casale dopo il 1325 : un possibile itinerario », Franciscan Studies 69, 2012, p. 257-283, cf. p. 270). Ludovico il Bavaro sostò a Como, durante la discesa in Italia, tra il 22 marzo e la metà di maggio 1327 (M. Berg, « Der Italienzug Ludwigs des Bayern », Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, 67, 1987, in part. p. 153-154; ciò fa supporre che Ubertino abbia predicato a Como in tale periodo. D’altra parte, fra i predicatori ricordati dai due frati eremitani si trova indicato anche Francesco d’Ascoli (de Marchia), giunto in Italia con Michele da Cesena e Bonagrazia da Bergamo, a loro volta fuggiti da Avignone il 26 maggio 1328 e riunitisi all’imperatore a Pisa il 9 giugno dello stesso anno (Wittneben, Bonagratia von Bergamo, p. 285). Si può dunque anche pensare che Ubertino e Francesco siano passati da Como lungo il viaggio di ritorno di Ludovico verso la Germania (1329). L’imperatore lasciò Pisa in direzione Nord intorno alla metà di marzo 1329. Già il I marzo 1329, peraltro, Giovanni XXII aveva scritto al vescovo di Como, invitandolo a procedere contro quanti attaccavano pubblicamente la sede apostolica (Cadili, « I frati minori dell’antipapa Niccolò V », p. 109).

69  Cfr. F. Tocco, Studii francescani, Napoli 1909, p. 516 (edizione di estratti dal ms. Firenze, Bibl. Naz., Magliabechiano XXXIV, 76).

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Pour citer cet article

Référence électronique

Gian Luca Potestà, « Ubertino da Casale e la altissima paupertas, tra Giovanni XXII e Ludovico il Bavaro »Oliviana [En ligne], 4 | 2012, mis en ligne le 14 mars 2013, consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/oliviana/471

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Auteur

Gian Luca Potestà

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

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